Il fatto non è l' opporsi (perchè NON possono) è il chiedere un "obolo" al seguito dell' istallazione (perchè la legge dice che POSSONO).
Quoto; non è obbligo, quanto fruibile nel richiedere.
Di fatti nelle sentenze che conosco, il Giudice ha decretato il diritto di antenna, ed in via corrispondente una mercede nel caso venisse richiesta.
(Da fonti apposite di amministratori condominiali).
I capitolati contrattuali di vendita, con annesso il primo regolamento condominiale, fatto ad oc dal fabbricante/venditore, dato assieme al contratto di acquisto, nel caso ponga divieti di aerei terzi, escluso quello per TV e Sat, unica di condominio, anche se in successiva sede, non venisse modificato dall'assemblea, si recepisce quale vessatoria, nessun regolamento interno, di alcuna natura, può essere legittimato se contiene regole contro legge o costituzione.
Un condomino può impugnarlo e portare tutto in giudizio...e vincerebbe.
L' uso di antenne per operatori radio legalizzati, va in braccio agli articoli per la libera espressione e messaggi verso terzi fatti da singola persona...e libertà della parola.
Aggiungo che, ove esistesse già un impianto di Radioamatore/CB,
chi va ad abitare nello stesso stabile, potrebbe avere problemi, per installare le sue antenne, in quanto già esistenti di stessa natura.
In altre parole, accomunando alle antenne TV, se già c'è di condominio unica, si vieta una seconda personale, ci si deve attaccare alla esistente.
Bisogna fare uno scritto tecnico che ciò in questo caso non può avvenire...insomma una piccola pietra da togliere dalla scarpa.
Il problema sta nel fatto che se parli di TV tutti ti capiscono, se parli di radio, meno di zero comprendono, una attività ritenuta non sociale e conosciuta...quindi difficile da capire e avallare.
Ed ancora non tutti gli amministratori condominiali sono eruditi in questo, colpa loro, colpa dell'associazione amministratori provinciali che non li istruisce con appositi corsi…
Molte volte ho scritto in molti 3D, per le asso radio, fate una riunione con gli amministratori condominiali provinciali, una serata dove dite la Vostra a tutti e in via definitiva.
Dovendo dare conto a chi li paga, devono dimostrare nero su bianco che qualche ostacolo lo fanno, anche se alla fine sono solo perdite di tempo.
Poi non tutti gli amministratori sono alla mia pari Radioamatori.
Estratto :
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
Decreto Legislativo del 1 agosto 2003, Nr.259
Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività
radioamatoriale.OMISSIS :
Capo I
ATTIVITA’ RADIOAMATORIALE
Sezione I
Scopo ed ambito di applicazione
Art. 17
Installazione di antenne
1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 209 del Codice nonché le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico,
ambientale e di tutela della salute pubblica.
2. L'installazione dell'impianto d'antenna non deve provocare turbative e interferenze ad
altri impianti di radiocomunicazioni.