Ragazzi buongiorno, non piove ancora, per cui l'ombrello non serve.
"Ai sensi dell'art.315 del D.P.R. 29-03-1973 n.156, si intende per stazione radioelettrica uno o più trasmettitori od un complesso di trasmettitori e ricevitori nonchè gli apparecchi accessori, comprese le antenne, necessari per effettuare un servizio di radiocomunicazioni. Ne consegue che il titolare della licenza è autorizzato all'installazione della stazione nel suo complesso così come è definita dall'art.315 sopra indicato, al fine di poter svolgere l'attività radiantistica per la quale è abilitato. E' inteso che le antenne non devono in alcun modo impedire il libero uso alla proprietà, secondo la sua destinazione nè arrecare danno alla proprietà medesima ed a terzi."
Quando entrò in vigore la 46/90 si iniziò a chiedere se anche gli impianti realizzati dai radioamatori, in particolare le loro antenne, non rientrassero nel suo campo di applicazione.
L'interrogativo ebbe una autorevole risposta nel 1994, quando l'allora Ministero dell'Industra, Artigianato e Commercio, con propria nota del 7-maggio-1994 a firma del Capo Ufficio Legislativo, scrisse testualmente:
"A giudizio dello scrivente, peraltro, l'esenzione delle attività radioamatoriali potrebbe trovare giustificazione sia nel carattere di "sperimentazione" riconosciuto dal Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni (Ginevra,1979) reso esecutivo con D.P.R. 27.7.1981, n. 740, sia nella esaustiva disciplina speciale della materia che prevede,tra l'altro, la possibilità per l'Amministrazione postale di dettare prescrizioni tecniche (art. 9 D.P.R. 5.8.1996 n. 1214) e di procedere ad ispezioni delle stazioni radio (art. 16 citato D.P.R. n. 1214). Gli interessati devono essere altresì in possesso di apposita concessione di impianto ed esercizio di stazione di radioamatore (art. 330 D.P.R. 29.3.73 n. 156) che può essere rilasciata solo a chi abbia conseguito apposito titolo di abilitazione (patente di radioamatore) a seguito di esame vertente su discipline tecniche e regolamentari, ivi inclusi elettrologia ed elettrotecnica, effetti fisiologici della corrente elettrica e norme di protezione. Resta peraltro salva la necessità di garantire una reale applicazione della norma CEI 81/1 (protezione di strutture contro i fulmini), oggi CEI 81/10 qualora una installazione di antenna radioamatoriale possa, in relazione alle sue caratteristiche, alterare l'altezza virtuale di un edificio e quindi rendere necessaria una protezione di tutto l'edificio contro i fulmini."
Il medesimo Dicastero dell'Industria, (con data del 7.5.1994), ha ritenuto che l'attività radioamatoriale possa considerarsi esente dalle previsioni della legge 46/90 restando però..."salva la necessità, di garantire una reale applicazione della norma CEI-81/1 (protezione di strutture contro i fulmini), qualora una installazione di antenna radioamatoriale possa, in relazione alle sue caratteristiche, alterare l'altezza virtuale di un edificio e quindi rendere necessaria una protezione di tutto l'edificio contro i fulmini". La suddetta nota venne pubblicata su riviste di settore, a suo tempo.
Ergovis, cosi come eravamo esenti dalla 46/90, lo siamo ai sensi della 37/08, anche perche la nota Ministeriale citata non è stata sinora smentita da pareri successivi, per cui si presume che l'intendimento sia lo stesso.
Attendiamo quindi lumi, ed intrpretazioni ufficiali, prima di bagnarci.
Saluti
Andrea ST