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Strage a Milano

Aperto da davj2500, 20 Novembre 2017, 14:28:22

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StratocasterDG

Ecco parte del testo della legge regionale lombarda che abroga l'obbligo di cui parlavo sopra:

Normativa vigente in Lombardia

Legge Regionale n. 11 dell'11 maggio 2001

(VEDI PIU' SOTTO LE MODIFICHE) l'articolo 6 è stato abrogato, e non sussiste più la necessità di comunicazione ad ARPA e COMUNE circa l'installazione dell'impianto radioamatoriale.

"Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione"

Aggiornamento LR 11/2001 con Legge Regionale 8 luglio 2014, n. 19

OMISSIS............

Art. 26
(Modifiche alla l.r. 11/2001)

1. Alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione)(27) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 1 le parole: 'in attuazione del decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) ed in conformità alla legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) detta indirizzi per l'ubicazione, l'installazione, la modifica ed il risanamento degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione' sono sostituite dalle seguenti: 'disciplina l'ubicazione, l'installazione, la modifica e il risanamento degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione in conformità alla normativa statale e, in particolare, alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a  campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge citata e al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).';

b) i commi 4 e 5 dell'articolo 2 sono abrogati;

c) al comma 4 dell'articolo 3, le parole: 'previste dalla presente legge a carico dei titolari di impianti e di apparecchiature' sono sostituite dalle seguenti: 'necessarie ai fini dell'installazione e dell'esercizio degli impianti e delle apparecchiature di cui all'articolo 2, comma 1';

d) il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 4 è soppresso;

e) il comma 9 dell'articolo 4 è abrogato;

f) al comma 2 dell'articolo 5, le parole: 'di cui agli articoli 6 e 7' sono soppresse;

g) il comma 6 dell'articolo 5 è abrogato;

h) l'articolo 6 è abrogato;

OMISSIS............


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Francesco - IU2IJZ


Deejay

Citazione di: Alfa 5 il 22 Novembre 2017, 13:37:03
Sono sicuramente  favorevole ad una maggior selezione.
Pochi anni fa, quando detti l'esame, tra le domande c'era la seguente:

-calcolare una antenna a stilo 1/4 onda per i 28 Mhz

in molti fecero  28 diviso 4  :grin: :grin: :grin:

A voi le conclusioni...
73
[emoji33][emoji33][emoji33][emoji33]
Allora:
300:28=10,714m (lunghezza d'onda frequenza 28mhz)
10,714m : 4=2,678m (quarto d'onda)
Ecco,pressapoco è così.....


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inge_simo

Citazione di: Deejay il 20 Dicembre 2017, 10:55:55
Citazione di: Alfa 5 il 22 Novembre 2017, 13:37:03
Sono sicuramente  favorevole ad una maggior selezione.
Pochi anni fa, quando detti l'esame, tra le domande c'era la seguente:

-calcolare una antenna a stilo 1/4 onda per i 28 Mhz

in molti fecero  28 diviso 4  :grin: :grin: :grin:

A voi le conclusioni...
73
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Allora:
300:28=10,714m (lunghezza d'onda frequenza 28mhz)
10,714m : 4=2,678m (quarto d'onda)
Ecco,pressapoco è così.....


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manca il fattore della velocità nel vuoto:
(300/f)*.95->10.178/4->2.54464m :)
Simone