Diritto d'antenna

Aperto da Infiltrato, 12 Settembre 2008, 13:03:09

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Infiltrato

Stanco ormai di non riuscire a farmi sentire, stazionarie alte ecc. Stamattina ho pensato e deciso di montare una bella mantova sull'attico del fabbricato dove io sono propietario di un appartamento, Il fatto è che volevo prima informarmi se legalmente questo mi era concesso; il suddetto attico è di propietà di uno dei condomini il quale è anche propietario di diversi appartamenti, anche se noi altri condomini da regolamento di condominio abbiamo l'accesso o passaggio all'attico solare in caso di manutenzione per l'appunto dell'antenna televisiva o altro; detto questo volevo sapere se posso o no montarla sta benedetta antenna anche se altri condomini non sono d'accordo???


jackaroe

Si è già parlato più volte di questo problema, comunque:
per legge è un tuo diritto, però se sei cb devi far montare l'antenna da un tecnico che rilasci la certificazione che il lavoro sia stato eseguito a regola d'arte, se sei om, puoi fare da te.
Fermo restando condomini spacca pal..
Tutto questo è quanto mi ricordo dai post precedenti.
Buona fortuna

arizona

#2
se può esserti di aiuto...

DIRITTO D'ANTENNA

Il condomino ha diritto all'installazione di una antenna nelle parti comuni del tetto e del vano sottotetto dell'edificio, a poche decine di metri di distanza dall'appartamento di altri condomini, idonea ad un impianto radio base per la telefonia mobile ed un impianto centralizzato per la ricezione radio televisiva, da sistemare in locali di proprietà esclusiva, senza che ciò concreti lesione al decoro architettonico del fabbricato e richieda la preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale. (Trib. Verona n° 1224/2000).

Una delle maggiori questioni che si pongono con maggior frequenza, nell'ambito condominiale è quella relativa la diritto del singolo condomino di installare sulle parti comuni dell'edificio una propria antenna televisiva.
il problema è particolarmente complesso, anche in considerazione del fatto che, spesso, tale installazione avviene in condomini dove già è presente una antenna centralizzata, volta ad evitare il proliferare antiestetico delle antenne private sui terrazzi. Chi teme di scatenare l'ira del vicino può, comunque, stare tranquillo. La legge italiana prevede di installare "antenne individuali" sugli spazi comuni del proprio condominio.
Sovente l'esigenza di tutelare l'aspetto estetico dell' edificio induce l'assemblea ad escludere la possibilità dell'istallazione di una antenna e ciò sul rilievo che la fattispecie rientri nell'ambito della disciplina concernente l'uso delle parti comuni. Tuttavia, una tale delibera non è legittima. il diritto all'installazione di antenne ed accessori - sia esso configurabile come diritto soggettivo autonomo che come facoltà compresa nel diritto primario all' informazione e diretta all' attuazione di questo (Art 21, Cost) - limitato, soltanto, dal pari diritto di altro condomino, o di altro coabitante nello stabile, e dal divieto di menomare (in misura apprezzabile), il diritto di proprietà di colui che deve consentire l'installazione su parte del proprio immobile.
pertanto,qualora sul terrazzo di uno stabile condominiale sia installata (per volontà della maggioranza dei condomini) un'antenna televisiva centralizzata e un condomino (o un abitante dello stabile) intenda, invece, installare un' antenna autonoma, l'assemblea dei condomini può vietare questa seconda installazione solo se la stessa pregiudichi l'uso del terrazzo da parte degli altri condomini o arrechi, comunque, un qualsiasi pregiudizio apprezzabile e rilevante ad una delle parti comuni.
Al di fuori di tale ipotesi, una delibera che vieti l'installazione deve essere considerata nulla, con la conseguenza che il condomino leso può fare accertare il proprio diritto all'installazione della stessa, anche se abbia agito in giudizio oltre i termini previsti dall' art. 1137 Cod. Civ o, essendo stato presente all'assemblea,senza esprimere voto favorevole alla delibera, non abbia manifestato espressamente ola propria opposizione alla delibera stessa (Cass.Civ. n° 5399/85).
Gli artt. 1 e 3 Legge 6 Maggio 1940 n°554, dettati con riguardo alla disciplina degli aerei esterni per audizioni radiofoniche,ma applicabile per analogia anche alle antenne televisive e l'art 231 del D.P.R 29/03/1973 n° 156, stabilendo che i proprietari dell'edificio non possono opporsi alla installazione esterna di antenne da parte degli abitanti dello stesso stabile per il funzionamento di apparecchi radiofonici e televisivi, attribuiscono, al titolare dell'utenza, il diritto all'installazione dell'antenna sulla terrazza dell'edifico; il tutto fermo restando la facoltà del proprietario al libero uso di questa,secondo la sua destinazione ancorchè comporti la rimozione o il diverso collocamento dell'antenna, che resta a carico del suo utente, all'uopo preavvertito. Ne deriva che se il proprietario della terrazza nella quale sono stati effettuati dei lavori, abbia rimosso l'antenna, lo stesso non può essere condannato al ripristino nello stato preesistente, posto che spetta all'utente provvedere a sua causa e spese alla rimozione ed al diverso collocamento dell'antenna (Cass. Civ n° 2862/94).
Il diritto riconosciuto dall'art 232, secondo comma, D.P.R 29/03/1973, n°156 ad ogni occupante,proprietario o inquilino, di  unità immobiliari di appoggiare antenne televisive sui muri e sulle coperture dei fabbricati, si configura come un diritto soggettivo perfetto ed assoluto di natura personale, avente la sua fonte primaria, suscettibile di valutazione pecuniaria, con la conseguenza che le azioni ad esse relative rietrano fra quelle da considerarsi di valore indeterminabile, riservate alla competenza per valore del tribunale, a norma dell' art. 9, secondo comma, c.p.c (Cass. Civ. n° 1139/93).
il diritto di installare l'antenna televisiva comprende la facoltà di compiere tutte le attività necessarie per la messa in opera,ivi compreso il diritto ad accedere temporaneamente attraverso la proprietà aliena, e tale imposizione del limite al diritto di proprietà è da riconoscersi a favore non solo di chi è titolare di un diritto di comproprietà o di altri diritto reali sullo stabile, ma anche di chiunque vi abiti a qualunque titolo.(Pret Civ. Salerno, ord 24/10/1990).
E' tutelabile, ex art. 700 c.p.c, il diritto dei condomini di un edificio di passare attraverso l'appartamento di un altro condomino al fine di poter installare un'antenna televisiva sul tetto dell'edificio, purchè non ne risulti menomato, in modo apprezzabile, il diritto di proprietà di quest'ultimo.(Pret Civ. Roma, ord 16/12/89).
Tra l'altro anche l'installazione su un lastrico solare di proprietà di un condomino di un ripetitore di telefonia cellulare, con utilizzo delle cose comuni che consista esclusivamente nell'ancoraggio dell'impianto suddetto ai muri esterni, non configura alcuna violazione dell' Art 1102 cc. (trib Civ Piacenza 13/02/1998, n°51).
Anche l'inquilino di un immobile condominiale ha un diritto personale e non reale, ai sensi dell' Art 1 del D.P.R  6/8/1990, n°233, di installare e mantenere qualsiasi tipo di antenna di ricezione televisiva sul terrazzo di copertura dello stabile (sia comune che di proprietà esclusiva di alcuni condomini) e di compiere tutte le attività necessarie alla sua messa in opera  ed al suo funzionamento: tale diritto comprende, pertanto, in via autonoma ed immediata,anche il detentore qualificato (conduttore o comodatario) dell'alloggio. (Trib.Civ Palermo, 13/05/1991)
L' art 1 della Legge 6/5/1940 n°554 - che sancisce il diritto del condomino ad installare un' antenna sul terrazzo comune o di proprietà altrui - si applica anche all'esercizio di attività radiofonica in una unità immobiliare sita in un edificio condominiale. Infatti, siffatta attività, anche se svolta da privati, non solo è espressione di esercizio di impresa tesa al lucro, ma è, altresì, strumento di esternazione del pensiero. Il solo limite e che l'installazione non deve in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione nè arrecare danni alla proprietà medesima od a terzi. (Trib. Civ. Latina, 16/11/1992).

Anche se in questo articolo si fa riferimento alle antenne per la TV, tutto il contenuto può essere assimilato per analogia alle antenne di noi radioamatori che spesso ci troviamo a combattere contro condomini che non riescono a comprendere il nostro hobby. Oltre agli articoli di legge citati si consiglia sempre molta calma e pazienza.

Pianeta Radio Team
pianetaradio@pianetaradio.it   

tutta la giurisprudenza sopra sciorinata non vale per l' antenna cb. L' antenna cb non è un diritto come per l' om, ma solo un aspetto marginale del diritto soggettivo di informazione da far valere faticolasamente con una causa civile. E' bene che lo sappiate...
Nembo

Infiltrato



aquilabianca

beh... Robby, senza almeno la concessione cb........... non si modula  :grin: :grin: :grin:

Comunque si puoi! ANZI!!!! DEVI!!!!!!!
Mettila veramente ben montata, con l'aiuto di qualcuno che ti rilasci un autocertificazione dei requisiti d'istallazione, basta un om patentao e via!

Infiltrato

Va bè l'imporatante e che ora sò di poterla montare :mrgreen: poi quando dovro farlo sicuramente moooooooltlo presto :mrgreen: cercherò di trovare qualcuno che mi rilasci un autocertificazione :grin: :birra:


aquilabianca

si, montala il più alto possibile ricorda che la base dovrebbe stare 2m min sopra la sommità delle antenne tv per non dar TVI, inoltre più alta sta meglio è!


IZ1KVQ

infiltrato vai su sezione amministrativa il nembo ha scritto un fiume di parole su questo argomento ed ha toccato con competenza la tua specifica problematica!
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i migliori 73 da IZ1KVQ
Francesco
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Con il suddetto articolo, la mia padrona ha detto che se ne sbatte le @@  :up:
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SkynyrdQuadro GENERAL LEE 01

Sezione sbagliata ragazzi..sposto!

73
Skynyrd

Ardito del lago d'Orta

Citazione di: aquilabianca il 12 Settembre 2008, 15:48:41
si, montala il più alto possibile ricorda che la base dovrebbe stare 2m min sopra la sommità delle antenne tv per non dar TVI, inoltre più alta sta meglio è!
Una bella 5/8 che almeno stai tranquillo e non una ringo che te la vendono compresa di TVI(per HI chiaro)
<<< IZ1PSJ/K1PSJ op. Alberto>>> TS 690 SAT*TM732E*MC85
Imax 2000*Dipolo filare 20 mt*X30
BM KNW TM 732* Proxel PDBX
http://iz1psj.jimdo.com/

aquilabianca

infatti, una bella mantova, sirio827 o imax2000 e via!